Passaggi di Proprietà

In qualità di Sportello  Telematico dell'Automobilista ( STA ) il nostro studio è autorizzato in base al D.L.223 del 04 Luglio 2006 ad autenticare in sede gli atti di vendita di auto e moto. Pertanto per coloro che dovessero vendere o acquistare un veicolo non è più necessario recarsi da un notaio e successivamente al P.R.A. o alla Motorizzazione Civile in quanto la pratica può essere espletata in "tempo reale" presso il nostro ufficio .

E' sufficiente che venditore ed acquirente si rechino presso di noi muniti di documento di identità (Carta Identità o Patente, nel caso di cittadini extracomunitari è richiesto anche il permesso di soggiorno) e i documenti del veicolo ( carta di circolazione e certificato di proprietà ) dove provvederemo ad autenticare la firma del venditore ed a trasmettere agli uffici competenti la pratica stampando  on-line il nuovo Certificato di Proprietà ed il tagliando adesivo da applicare sul libretto con i dati del nuovo intestatario.

Se acquirente o venditore sono una società è necessaria una copia di visura camerale attestante i poteri di firma e il documento del Legale Rappresentante.

AGGIORNAMENTO E DUPLICATI CARTE DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATI DI PROPRIETA'

Si effettuano aggiornamenti carta di circolazione per variazioni anagrafiche, tecniche e cambi uso, duplicati carta per deterioramento.

I documenti necessari sono:

  • carta di circolazione
  • carta d’identità e codice fiscale intestatario  (per le società: visura camerale e carta d’identità e codice fiscale del Legale Rappresentante)
  • eventuale documentazione per modifiche tecniche

Il duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà per smarrimento o furto, normalmente viene rilasciato d’ufficio dal Ministero dei Trasporti a seguito della denuncia di smarrimento. Quando questo non è possibile occorre presentarsi presso il nostro ufficio con:

  • originale della denuncia e del permesso per circolare
  • carta d’identità e codice fiscale  dell’intestatario richiedente (per le società: visura camerale e carta d’identità e codice fiscale del Legale Rappresentante)

PERDITA DI POSSESSO

Documenti necessari in caso di furto del veicolo:

  • denuncia di furto del veicolo
  • carta d’identità e codice fiscale dell’intestatario (per le società: visura camerale e carta d’identità e codice fiscale del Legale Rappresentante)
  • libretto di circolazione e certificato di proprietà (se sono stati rubati va indicato sulla denuncia)

Se il veicolo è assicurato contro il furto sarà necessario l’estratto cronologico P.r.a.

RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE

Radiazione per esportazione all'estero: nuove disposizioni.

Entreranno in vigore dal 14 luglio 2014 le nuove disposizioni relative alla trascrizione al PRA della radiazione per esportazione di un veicolo dall'Italia verso l'estero.

Negli ultimi anni il fenomeno delle radiazioni per definitiva esportazione ha avuto un notevole aumento anche perchè, nelle pieghe della normativa attuale, spesso questa operazione non rispecchiava la realtà.

In molti casi infatti i proprietari dell'auto dichiaravano di aver esportato un veicolo mentre, in realtà, lo stesso rimaneva nella loro disponibilità.

Si ricreava, più o meno, la situazione della 'radiazione per circolazione su area privata' consentita sino a qualche anno fa. In molti casi invece il veicolo veniva abbandonato in elusione della normativa europea antinquinamento.

Al fine quindi di contrastare i fenomeni illegali legati al trasferimento dei veicoli all’estero, dal 14 luglio entreranno in vigore norme più stringenti nell’applicazione della normativa prevista dall’art. 103 CdS.

Il punto di partenza è l’interpretazione dell’art. 103 Cds da parte del Ministero di Giustizia che afferma “la norma appena richiamata disciplina unicamente l’ipotesi di cancellazione successiva all’esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un’esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata”

Si può radiare solo un veicolo già esportato all'estero.

Alla formalità di radiazione per esportazione dovrà essere sempre allegata la fotocopia della Carta di Circolazione estera oppure l’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero del veicolo.

Nel caso di esportazione in Paesi extra UE, la fotocopia della carta di circolazione estera deve essere accompagnata dalla traduzione asseverata in italiano.

Radiazione di un veicolo non ancora esportato all'estero.

Se il veicolo è stato esportato all’estero ma non è stato ancora reimmatricolato, è comunque possibile richiedere la formalità di radiazione allegando alla formalità da presentare al PRA, la documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. il documento di trasporto, la bolla doganale, in ogni caso il documento che attesti la consegna all’acquirente estero), oltre ovviamente, in questo caso, all’originale della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà ed alle targhe del veicolo esportato.

Non sarà più necessario allegare alla richiesta di radiazione al PRA, la dichiarazione sostitutiva nella quale si indicava il Paese dove il veicolo veniva esportato.

Radiazione di veicoli sottoposti a vincoli, ipoteche, sequestro, pignoramento, fermo amministrativo.

Poiché era in crescita il fenomeno delle esportazioni di veicoli sottoposti a fermo amministrativo per sottrarre il veicolo alle pretese del creditore, il Ministero delle Finanze è intervenuto ponendo il divieto di radiare i veicoli per esportazione se prima non viene cancellato il fermo.

Analoga necessità di tutela per il creditore verrà adottata anche in presenza di altri vincoli iscritti al PRA sul veicolo: le ipoteche, i sequestri o i pignoramenti.

Per questo motivo, a partire dal 14 luglio pv, in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere trascritta soltanto se, alla richiesta, viene allegato l'atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore.

 

Nei casi di veicoli con ipoteche iscritte ma non ancora scadute, l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca andrà reso nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza).

Non è invece richiesto l'assenso del creditore se l'ipoteca iscritta sul veicolo è scaduta. 

Nel caso, invece, di vincoli di natura giudiziaria (sequestri, congelamento beni e pignoramenti) occorre allegare alla richiesta di trascrizione della radiazione per esportazione, il provvedimento:

  • di dissequestro;
  • di revoca del pignoramento;
  • il verbale di vendita all’asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA;
  • provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che autorizzi l’esportazione del veicolo;
  • il provvedimento dal quale sia possibile evincere il venire meno del gravame.

Le nuove disposizioni sulla trascrizione al PRA della radiazione per esportazione consigliano, ancor di più, un preventivo accertamento sullo stato giuridico del veicolo per verificare la presenza di fermo amministrativo, ipoteche o vincoli.

 

Il controllo può essere effettuato presso il nostro ufficio con una semplice visura.