Radiazione per esportazione all'estero: nuove disposizioni.
Entreranno in vigore dal 14 luglio 2014 le nuove disposizioni relative alla trascrizione al PRA della radiazione per esportazione di un veicolo dall'Italia verso l'estero.
Negli ultimi anni il fenomeno delle radiazioni per definitiva esportazione ha avuto un notevole aumento anche perchè, nelle pieghe della normativa attuale, spesso questa operazione non rispecchiava la realtà.
In molti casi infatti i proprietari dell'auto dichiaravano di aver esportato un veicolo mentre, in realtà, lo stesso rimaneva nella loro disponibilità.
Si ricreava, più o meno, la situazione della 'radiazione per circolazione su area privata' consentita sino a qualche anno fa. In molti casi invece il veicolo veniva abbandonato in elusione della normativa europea antinquinamento.
Al fine quindi di contrastare i fenomeni illegali legati al trasferimento dei veicoli all’estero, dal 14 luglio entreranno in vigore norme più stringenti nell’applicazione della normativa prevista dall’art. 103 CdS.
Il punto di partenza è l’interpretazione dell’art. 103 Cds da parte del Ministero di Giustizia che afferma “la norma appena richiamata disciplina unicamente l’ipotesi di cancellazione successiva all’esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un’esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata”
Si può radiare solo un veicolo già esportato all'estero.
Alla formalità di radiazione per esportazione dovrà essere sempre allegata la fotocopia della Carta di Circolazione estera oppure l’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero del veicolo.
Nel caso di esportazione in Paesi extra UE, la fotocopia della carta di circolazione estera deve essere accompagnata dalla traduzione asseverata in italiano.
Radiazione di un veicolo non ancora esportato all'estero.
Se il veicolo è stato esportato all’estero ma non è stato ancora reimmatricolato, è comunque possibile richiedere la formalità di radiazione allegando alla formalità da presentare al PRA, la documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. il documento di trasporto, la bolla doganale, in ogni caso il documento che attesti la consegna all’acquirente estero), oltre ovviamente, in questo caso, all’originale della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà ed alle targhe del veicolo esportato.
Non sarà più necessario allegare alla richiesta di radiazione al PRA, la dichiarazione sostitutiva nella quale si indicava il Paese dove il veicolo veniva esportato.
Radiazione di veicoli sottoposti a vincoli, ipoteche, sequestro, pignoramento, fermo amministrativo.
Poiché era in crescita il fenomeno delle esportazioni di veicoli sottoposti a fermo amministrativo per sottrarre il veicolo alle pretese del creditore, il Ministero delle Finanze è intervenuto ponendo il divieto di radiare i veicoli per esportazione se prima non viene cancellato il fermo.
Analoga necessità di tutela per il creditore verrà adottata anche in presenza di altri vincoli iscritti al PRA sul veicolo: le ipoteche, i sequestri o i pignoramenti.
Per questo motivo, a partire dal 14 luglio pv, in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere trascritta soltanto se, alla richiesta, viene allegato l'atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore.
Nei casi di veicoli con ipoteche iscritte ma non ancora scadute, l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca andrà reso nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza).
Non è invece richiesto l'assenso del creditore se l'ipoteca iscritta sul veicolo è scaduta.
Nel caso, invece, di vincoli di natura giudiziaria (sequestri, congelamento beni e pignoramenti) occorre allegare alla richiesta di trascrizione della radiazione per esportazione, il provvedimento:
- di dissequestro;
- di revoca del pignoramento;
- il verbale di vendita all’asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA;
- provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che autorizzi l’esportazione del veicolo;
- il provvedimento dal quale sia possibile evincere il venire meno del gravame.
Le nuove disposizioni sulla trascrizione al PRA della radiazione per esportazione consigliano, ancor di più, un preventivo accertamento sullo stato giuridico del veicolo per verificare la presenza di fermo amministrativo, ipoteche o vincoli.
Il controllo può essere effettuato presso il nostro ufficio con una semplice visura.